Whistleblowing

Il whistleblowing (letteralmente “soffiare nel fischietto”), introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, ha come scopo la tutela dell’interesse pubblico e generale, della legalità e dell’eticità dell’azione amministrativa.

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  1. I lavoratori dipendenti dell’azienda…, anche in periodo di prova o in quiescenza;
  2. I lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari;
  3. I lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’azienda…, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Sindaci ecc.).

Cosa può segnalare

  1. Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
  1. Non saranno prese in considerazione contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  1. È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Canale interno di segnalazione tramite piattaforma informatica

La segnalazione, per essere effettuata, deve rispettare i seguenti passaggi:

Canale interno di segnalazione tramite consegna a brevi mani

La consegna brevi manu deve avvenire presso la sede, in busta chiusa indirizzata all’istruttore con la dicitura “riservata”.

Il segnalante dovrà predisporre due buste chiuse in cui occorrerà inserire:

  • nella prima busta i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  • nella seconda busta la segnalazione vera e propria, contenente la descrizione di quanto accaduto, la posizione ricoperta dal segnalante rispetto al fatto occorso (se testimone, diretto interessato, ecc..) ed eventuale recapito per comunicazioni dovute o per eventuali richieste integrative.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa con all’esterno la dicitura “riservata” da destinare al gestore della segnalazione. La stessa sarà custodita, insieme a tutta la documentazione pervenuta, in un armadio chiuso a chiave nella stanza dell’istruttore.

La segnalazione, effettuata con entrambe le modalità, garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente all’Istruttore della pratica e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

Canale interno di segnalazione tramite incontro in presenza

La persona segnalante avanza la propria richiesta di incontro diretto contattando il gestore delle segnalazioni al seguente indirizzo e-mail: privacy@gialloverdesolidale.it.

Lo stesso, provvede ad organizzare l’incontro diretto nel più breve tempo possibile e con disponibilità settimanali fissate per il martedì dalle 09.00 alle 11.00, presso l’Ufficio Ragioneria della sede di via S. Francesco 32, Visano, garantendo la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Divieto di ritorsione

Le persone che fanno una segnalazione non possono subire alcuna ritorsione (art. 17 comma 4 D.lgs. 24/2023).

Trattamento dati personali

È necessario prendere visione dell’informativa privacy dedicata e disponibile sul sito.

Si prega di tenere in considerazione che la segnalazione resa, in conseguenza dei contenuti riportati, potrebbe dovere essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. Nel caso in cui si proceda in tal senso, il Segnalante sarà informato dell’inoltro al competente Organo; eventuali successive integrazioni alla segnalazione resa pertanto dovranno essere trasmesse all’Autorità giudiziaria individuata.

Consulta e scarica i documenti ufficiali qui sotto.
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